Nuove tasse sul gioco online chi paga davvero il conto

Il decreto-legge 26 agosto 2026 n. 153 non parla solo di carburanti: nell'articolo 3 introduce nuove regole fiscali per chi gestisce il gioco legale online. Per il lettore che gioca la domanda concreta è questa: se ai concessionari costa di più operare quei costi finiscono per riflettersi sulle piattaforme e sulle condizioni offerte a chi punta i propri soldi. L'avvocato Luca Giacobbe ha spiegato ad Agimeg perché la norma cambia le carte in tavola a meno di un anno dal rilascio delle nuove concessioni.
Cosa cambia per le spese di gioco responsabile
Il decreto stabilisce che le somme che i concessionari sono obbligati a destinare ogni anno a campagne di comunicazione responsabile e prevenzione del gioco patologico (previste dall'art. 15 del d.lgs. 41/2024) devono essere considerate in ogni caso spese di rappresentanza. Non diventano indeducibili del tutto ma rientrano nei limiti previsti dall'art. 108 del TUIR: 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro 0,6% sulla parte tra 10 e 50 milioni e 0,4% oltre i 50 milioni.
Secondo Giacobbe questa scelta è discutibile perché si tratta di una spesa obbligatoria per legge non di una campagna promozionale scelta liberamente dall'operatore. Superato il plafond quella parte di costo non è più deducibile e il concessionario se la trova comunque a bilancio senza sconto fiscale.
Sponsorizzazioni e siti di comparazione le spese diventano indeducibili
Il secondo intervento riguarda le spese per sponsorizzazioni o contratti simili sostenute verso soggetti collegati direttamente o indirettamente agli operatori di gioco che fanno attività informativa o di comparazione di quote e offerte. Per queste spese la nuova norma prevede l'indeducibilità totale ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
Giacobbe chiarisce che si tratta di una misura fiscale non di un divieto pubblicitario: un'attività informativa che resta lecita secondo il Decreto Dignità (art. 9 del D.L. 87/2018) non diventa illegale solo perché quel costo non è più deducibile. Il problema segnalato dal legale è la vaghezza di espressioni come soggetti riconducibili direttamente o indirettamente e analoghe tipologie contrattuali che secondo lui puntano a coprire anche siti collegati al gruppo del concessionario come nell'esempio fatto: la piattaforma scommettiamo.it e un sito informativo scommettiamo.info dello stesso gruppo.
Perché conta per chi gioca e per chi paga la concessione
Il punto più critico riguarda il momento in cui arriva la norma. Il d.lgs. 41/2024 su cui si basa la gara per le nuove concessioni online garantisce all'art. 4 comma 3 la stabilità delle regole anche fiscali e all'art. 5 comma 3 stabilisce che canone e tassazione non cambiano durante la vigenza della concessione. I concessionari hanno partecipato alla gara e costruito i loro piani economici contando su queste garanzie.
A distanza di pochissimo tempo dal rilascio delle licenze lo Stato cambia il trattamento fiscale proprio di quei costi legati alla concessione compresi quelli che lo stesso decreto 41/2024 obbliga a sostenere per il gioco responsabile. Le nuove regole si applicano alle spese sostenute dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre. Per il lettore la conseguenza pratica è che maggiori costi fiscali sui concessionari possono tradursi in meno margini per bonus e promozioni sulle piattaforme legali nel tempo anche se al momento nella fonte non ci sono numeri su questo effetto diretto.
Se ti stai chiedendo come si muovono le piattaforme fuori da questo sistema di licenze italiane vale la pena capire come funzionano davvero i siti scommesse non aams prima di considerarli un'alternativa.
In sintesi. Le nuove regole fiscali colpiscono i concessionari del gioco legale online appena dopo il rilascio delle licenze rendendo meno deducibili alcune spese obbligatorie e azzerando la deducibilità di certe sponsorizzazioni: un cambiamento che secondo l'avvocato Giacobbe viola le garanzie di stabilità promesse dalla legge e che nel tempo può pesare anche sulle condizioni offerte ai giocatori.
Fonte: AGIMEG.

